Separazione & Divorzio
- Autore: studiomuscettola@gmail.com
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- 17 feb, 2020
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L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:
- deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
- al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
- il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
- il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.
L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente
mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di
spesa (per esempio il canone di affitto o le spese condominiali).
Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di
separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane
l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e
all’istruzione dei figli.



