Separazione & Divorzio

  • Autore: studiomuscettola@gmail.com
  • 17 feb, 2020

L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

  1. deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
  2. al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
  3. il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
  4. il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il canone di affitto o le spese condominiali).
Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.


Autore: Michele Muscettola 19 febbraio 2020
Se il conto corrente è cointestato debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'articolo 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 gennaio 2018, n. 77
Autore: avv. Michele Muscettola 18 febbraio 2020
Anche l’avvocato che assiste le parti deve privilegiare il ricorso a soluzioni condivise, nel caso ricorrendo alla mediazione familiare e a strumenti alternativi. In tal senso, la Legge 54/2006 ha introdotto nel processo di separazione giudiziale, la possibilità che si apra un percorso della mediazione familiare. L’art. 155 sexies c.c. (ora abrogato e il cui contenuto è stato trasposto con modifiche nel nuovo art. 337 octies c.c. ad opera del D.lgs. 154/2013) dispone che “prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter c.c., il giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.
Autore: avv. Michele Muscettola 17 febbraio 2020
casistica: Incidente in moto, auto, autobus, aereo, treni, traghetti, bici ... Risarcimento Danno da perdita di congiunto: occorre provare la effettività e la consistenza della relazione parentale In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita' e la consistenza della relazione parentale. Elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità' e ciò' anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Autore: Michele Muscettola 17 febbraio 2020
il danno da violazione del consenso informato, con la sentenza n. 28985 è stato precisato che l'inosservanza dell'obbligo del medico di comunicare al paziente tutto ciò che riguarda il suo stato di salute e le possibili terapie può essere fonte di diverse tipologie di illecito, e in particolare: il danno alla salute e quello all'autodeterminazione. La prima tipologia di pregiudizio si fonda sulla circostanza per cui si ritiene che il paziente danneggiato dall'intervento medico, se fosse stato correttamente informato, si sarebbe con tutta probabilità opposto all'esecuzione dell'intervento. Il secondo tipo di danno viene invece definito "danno da lesione al diritto all’autodeterminazione" poiché il paziente, che non ha subito un danno alla salute in senso stretto, ha tuttavia patito le conseguenze dell'inadempimento del medico al suo obbligo di informazione. Tale forma di illecito lede la libertà di scegliere autonomamente a quali cure essere sottoposto, e se accettarle o meno