SEPARAZIONE dei CONIUGI

  • Autore: avv. Michele Muscettola
  • 18 feb, 2020

negoziazione assistita

SEPARAZIONE dei CONIUGI.
La negoziazione assistita si può fare effettivamente solo se entrambi i coniugi sono assistiti da un legale. Ciò in quanto trattasi di procedimento teso a trovare soluzioni condivise mediante la cooperazione, la condivisione e la correttezza sia durante la fase preliminare che successivamente.
Il ruolo degli avvocati è fondamentale infatti devono tentare la riconciliazione tra le parti, proporre attivamente la mediazione famigliare, informare sull'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. E' inoltre importante che l'accordo sia conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico e che le firme siano autentiche. Successivamente le controparti hanno l'onere di trasmissione al Comune.    
Come punti di forza dell'istituto sottolineo la possibilità delle parti di raggiungere una soluzione condivisa, confrontandosi direttamente con l'ausilio dell'avvocato oltre a poter definire la separazione in tempi celeri.
Inoltre, si evita di dover affrontare il Tribunale e l'incognita del provvedimento del Giudice.     
Autore: Michele Muscettola 19 febbraio 2020
Se il conto corrente è cointestato debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'articolo 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 gennaio 2018, n. 77
Autore: avv. Michele Muscettola 17 febbraio 2020
casistica: Incidente in moto, auto, autobus, aereo, treni, traghetti, bici ... Risarcimento Danno da perdita di congiunto: occorre provare la effettività e la consistenza della relazione parentale In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita' e la consistenza della relazione parentale. Elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità' e ciò' anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Autore: Michele Muscettola 17 febbraio 2020
il danno da violazione del consenso informato, con la sentenza n. 28985 è stato precisato che l'inosservanza dell'obbligo del medico di comunicare al paziente tutto ciò che riguarda il suo stato di salute e le possibili terapie può essere fonte di diverse tipologie di illecito, e in particolare: il danno alla salute e quello all'autodeterminazione. La prima tipologia di pregiudizio si fonda sulla circostanza per cui si ritiene che il paziente danneggiato dall'intervento medico, se fosse stato correttamente informato, si sarebbe con tutta probabilità opposto all'esecuzione dell'intervento. Il secondo tipo di danno viene invece definito "danno da lesione al diritto all’autodeterminazione" poiché il paziente, che non ha subito un danno alla salute in senso stretto, ha tuttavia patito le conseguenze dell'inadempimento del medico al suo obbligo di informazione. Tale forma di illecito lede la libertà di scegliere autonomamente a quali cure essere sottoposto, e se accettarle o meno
Autore: studiomuscettola@gmail.com 17 febbraio 2020
la Suprema Corte, con l’ordinanza 7966/2019, ha precisato che la vendita di un immobile a terzi, prima del compimento del quinquennio, in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporta la decadenza delle agevolazioni “prima casa”. Si evidenzia, infine, che l’Agenzia delle entrate può procedere all’intimazione delle imposte e dei tributi dovuti se dimostra che l’accordo tra i coniugi ha finalità meramente elusive.